Statuto

Statuto della Società Svizzera di Filosofia


I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1
La Società Svizzera di Filosofia (SSF) - Schweizerische Philosophische Gesellschaft, Société Suisse de Philosophie - è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
La sede della Società è il domicilio del presidente in carica.

Art. 2
La Società Svizzera di Filosofia ha per scopo lo studio e la discussione di problemi filosofici; unisce i gruppi svizzeri costituiti che si occupano di filosofia. Organizza riunioni filosofiche una volta all'anno almeno e favorisce l'attività filosofica in Svizzera con la sua rivista: Studia Philosophica. Collabora con gli organismi che hanno fini analoghi, in particolare con l'Accademia Svizzera di Scienze Umane e Sociali e la Federazione Internazionale delle Società di Filosofia (FISP).


II. Membri

Art. 3
La Società Svizzera di Filosofia e composta dai membri delle Società da essa riconosciute e da membri individuali. Le Società riconosciute sono le Società di filosofia di Ginevra, di Losanna (Vaud) e di Neuchâtel, che formano la Société Romande de Philosophie, le Società di filosofia di Basilea, di Berna e di Zurigo, che formano la Deutschschweizerische Philosophische Vereinigung, la Società di filosofia di Friburgo, la Società di filosofia della Svizzera centrale, la Società filosofica della Svizzera italiana, la Società Svizzera dei professori di filosofia dell'insegnamento secondario, la Society for Women in Philosophy Switzerland, il “Caféphilo” di Soletta et le il sito internet “philosophie.ch”.

Su proposta del Comitato e tramite revisione parziale degli Statuti, l'Assemblea generale decide l'ammissione o l'esclusione di altre Società.

I membri individuali sono ammessi dal Comitato; la loro esclusione è decisa dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

Art. 4
L'Assemblea generale fissa le quote di partecipazione. Le società locali versano ognuna alla SSF 2.- CHF per ogni membro. Il sito in linea “philosophie.ch” è esentato da questo versamento; in contropartita quest’ultimo pubblica regolarmente i programmi delle manifestazioni della SSF. Le Società riconosciute versano esse stesse al cassiere le quote dei loro membri.


III. Organi della Società

Art. 5
Gli organi della Società Svizzera di Filosofia sono:

1. l'Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. i redattori di Studia Philosophica;
4. i revisori dei conti ed il loro supplente;
5. i delegati presso l'Accademia Svizzera di Scienze Umane e Sociali, e il loro supplente;
6. il delegato alla sezione 4 (scienze culturali) dell'Accademia Svizzera di Scienze Umane e sociali ed il suo supplente;
7. i delegati alla Federazione Internazionale delle Società di Filosofia ed i loro supplenti.

Art. 6
L'Assemblea generale costituisce l'autorità suprema della Società Svizzera di Filosofia. Si riunisce ogni due anni in Assemblea generale ordinaria convocata dal Comitato. Il Comitato è tenuto a convocare un'Assemblea generale straordinaria se almeno un quinto dei membri della Società lo richiede. L'Assemblea generale ordinaria ha le seguenti funzioni principali:

1. elegge gli organi della Società, a meno che gli Statuti non prevedano un altro modo d'elezione;
2. accetta il rapporto del Comitato e, sulla base del rapporto dei revisori dei conti, il rapporto del cassiere relativo all'esercizio dei due anni;
3. delibera e vota le proposte che il Comitato ha messo all'ordine del giorno e le proposte individuali dei membri della Società; le proposte individuali devono essere sottoposte per scritto al Comitato almeno otto giorni prima;
4. revisiona gli statuti.

Soltanto i membri presenti hanno diritto di voto.

Art. 7
Il Comitato è composto dal presidente centrale, dal vicepresidente, dal cassiere, dal segretario e da membri aggiunti. Comprende almeno un rappresentante di ogni Società riconosciuta. Il Comitato è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. L'elezione e collettiva, a meno che l'Assemblea generale non richieda l'elezione individuale. Il presidente centrale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. È scelto tra i membri del Comitato, successivamente e, se possibile, in ognuno dei gruppi formati da:

1) Ginevra, Losanna (Vaud), Neuchâtel;

2) Basilea, Berna, Zurigo;

3) Friburgo, Svizzera centrale, Svizzera orientale, Svizzera italiana, Società Svizzera dei professori di filosofia dell'insegnamento secondario.

Al termine del loro mandato i membri del Comitato sono rieleggibili, ad eccezione del presidente centrale che non e rieleggibile come tale. In caso di vacanza tra due Assemblee generali ordinarie il Comitato può completarsi per cooptazione.

Il Comitato gestisce gli affari della Società. La gestione finanziaria di Studia philosophica gli è affidata. Intrattiene relazioni con l'Accademia Svizzera di Scienze Umane e Sociali, con la Federazione Internazionale delle Società di Filosofia e con organismi analoghi.

Il Comitato può deliberare e decidere solo se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Il presidente vota soltanto in caso di parità di voti.

Art. 8
La redazione di Studia Philosophica e affidata a due redattori, uno di lingua tedesca e l'altro di lingua francese. Sono eletti dall'Assemblea generale su proposta del Comitato per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Se sono nell'impossibilità di compiere il loro incarico il Comitato designa dei supplenti fino all'Assemblea generale seguente.

I compiti dei redattori sono definiti da un Regolamento delle pubblicazioni stabilito dal Comitato.

Art. 9
Due revisori dei conti, uno di lingua tedesca e uno di lingua francese ed il loro supplente sono eletti dall'Assemblea generale per quattro anni; sono rieleggibili.

Art. 10
Il presidente centrale è delegato d'ufficio presso l’Accademia Svizzera di Scienze Umane e Sociali. Un secondo delegato e un supplente sono eletti dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni; sono rieleggibili.

Art. 11
Due delegati presso la Federazione Internazionale delle Società di Filosofia, uno di lingua tedesca ed uno di lingua francese ed i loro supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di quattro anni. Tengono al corrente il presidente della loro attività. Sono rieleggibili.

Il delegato presso la sezione 4 (scienze culturali) dell'Accademia Svizzera di Scienze Umane e Sociali è il presidente centrale. Suo supplente in questa funzione e il cassiere.

I presenti statuti del 3 marzo 1957 comprendono le modifiche decise dalle Assemblee generali dell'8 giugno 1985 e del 13 giugno 1987, del 17 maggio 2003, del 30 novembre 2013 e del 29 settembre 2019.


La Presidente: Guenda Bernegger
Il Cassiere: Friedemann Bieber